(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge, nell'ambito delle competenze  spettanti  alla
Regione in materia di tutela della salute  e  di  politiche  sociali,
detta norme finalizzate a prevenire  il  Gioco  d'azzardo  patologico
(GAP) e a tutelare le fasce piu' deboli  e  maggiormente  vulnerabili
della popolazione, nonche'  a  contenere  l'impatto  delle  attivita'
connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla
viabilita', sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica. 
  2. La Regione promuove interventi finalizzati: 
    a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in  forma
problematica o patologica, nonche' al trattamento terapeutico  ed  al
recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto  delle  loro
famiglie,  nell'ambito  delle   competenze   regionali   in   materia
socio-sanitaria; 
    b)   alla   diffusione   ed   alla   divulgazione   dell'utilizzo
responsabile  del  denaro   attraverso   attivita'   di   educazione,
informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione  ai
contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza; 
    c)  al  rafforzamento   della   cultura   del   gioco   misurato,
responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed  alla
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco; 
    d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo
delle attivita' connesse alla pratica del gioco sul tessuto  sociale,
sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.